CAPO
IX – NORME DISCIPLINARI
SEZIONE
I - Personale docente
ART. 91
- RINVIO DELLE NORME DISCIPLINARI
1. Per il
personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, continuano
ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del D.L.vo n.
297 del 1994 .
2. Nel
rispetto delle competenze degli organi collegiali ed in attesa del loro
riordino, al fine di garantire al personale docente ed educativo procedure
disciplinari certe, trasparenti e tempestive, entro 30 giorni dalla stipula del
presente contratto, le Parti regoleranno con apposita sequenza contrattuale
l’intera materia.
SEZIONE
II: Personale Amministrativo, tecnico e ausiliario
ART. 92
- OBBLIGHI DEL DIPENDENTE
1. Il
dipendente adegua il proprio comportamento all’obbligo costituzionale di
servire esclusivamente la Repubblica con impegno e responsabilità e di
rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità dell'attività
amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli
interessi privati propri ed altrui.
2. Il
dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di
fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini.
3. In tale
contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del
servizio, il dipendente deve in particolare:
a)
esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti costituenti
esplicazione del profilo professionale di titolarità;
b)
cooperare al buon andamento dell'istituto, osservando le norme del presente
contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite
dall'Amministrazione scolastica, le norme in materia di sicurezza e di ambiente
di lavoro;
c)
rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme
vigenti;
d) non
utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni
d'ufficio;
e) nei
rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel
rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alle attività
amministrative previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti
attuativi della stessa vigenti nell'Amministrazione, nonché agevolare le
procedure ai sensi del D.lgs. n.443/2000 e del DPR n.445/2000 in tema di
autocertificazione;
f)
favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con
gli alunni;
g)
rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la
rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza
l'autorizzazione del dirigente scolastico;
h) durante
l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti
condotta uniformata non solo a princìpi generali di correttezza ma, altresì,
all'esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell'intera
comunità scolastica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli
altri dipendenti, degli utenti e degli alunni;
i) non
attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività lavorative, ancorché
non remunerate, in periodo di malattia od infortunio;
l)
eseguire gli ordini inerenti all'esplicazione delle proprie funzioni o mansioni
che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente
illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartito
dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di
darvi esecuzione. Il dipendente, non deve, comunque, eseguire l'ordine quando
l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
m) tenere
i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche
disposizioni vigenti per ciascun profilo professionale;
n)
assicurare l'integrità degli alunni secondo le attribuzioni di ciascun profilo
professionale;
o) avere
cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a
lui affidati;
p) non
valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non
siano di servizio;
q) non
chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in
connessione con la prestazione lavorativa;
r)
osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali
dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non
siano debitamente autorizzate, persone estranee all'Amministrazione stessa in
locali non aperti al pubblico;
s)
comunicare all'Amministrazione la propria residenza e dimora, ove non
coincidenti, ed ogni successivo mutamento delle stesse;
t) in caso
di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo
comprovato impedimento;
u)
astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano
coinvolgere direttamente o indirettamente propri interessi finanziari o non
finanziari.
ART. 93
- SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI
1. Le
violazioni degli obblighi disciplinati dall'art. 92
del
presente contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, previo
procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni
disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b)
rimprovero scritto;
c) multa
di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d)
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e)
licenziamento con preavviso;
f)
licenziamento senza preavviso.
2. L'Amministrazione, salvo il caso del rimprovero verbale, non può
adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza
previa contestazione scritta dell'addebito - da effettuarsi entro 20 giorni da
quando il soggetto competente per la contestazione, di cui al successivo art.
94, è venuto a conoscenza del fatto - e senza averlo sentito a sua difesa con
l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
3. Il
dipendente al quale sono stati contestati i fatti è convocato con lettera per
la difesa non prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dall’accadimento
del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla
convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione è applicata nei
successivi 15 giorni.
4. Nel
caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza, ai sensi del
successivo
10. Per
quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'art. 55 del D.L.vo
165/2001 .
11. Per
quanto riguarda conciliazione ed arbitrato, si rinvia al capo XII del presente
CCNL.
ART. 94
- COMPETENZE
1. Il
rimprovero verbale, il rimprovero scritto e la multa sono inflitti dal dirigente
scolastico.
2. La
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, il
licenziamento con preavviso e il licenziamento senza preavviso sono inflitti dal
Direttore generale regionale.
ART. 95
- CODICE DISCIPLINARE
1. Nel
rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in
relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto
dall'art. 55 del D.L.vo n. 165/2001, il tipo e l'entità di ciascuna delle
sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a)
intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza, e imperizia
dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b)
rilevanza degli obblighi violati;
c)
responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado
di danno o di pericolo causato all'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero
al disservizio determinatosi;
e)
sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al
comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio
previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) al
concorso nel fatto di più lavoratori in accordo tra loro.
2. La
recidiva in mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento comporta una
sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito della medesima
fattispecie.
3. Al
dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione
o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico
procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se
le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La
sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo
della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando
l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a)
inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per
malattia, nonché dell'orario di lavoro;
b)
condotta non conforme a principi di correttezza verso i superiori o altri
dipendenti o nei confronti dei genitori, degli alunni o del pubblico;
c)
negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e
dei beni mobili o strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione
alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza;
d)
inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di
sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e) rifiuto
di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio
dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge n.
300 del 1970;
f)
insufficiente rendimento, rispetto a carichi di lavoro e, comunque,
nell'assolvimento dei compiti assegnati;
g)
violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle
lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo
all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi.
5.
L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio della scuola e
destinato ad attività sociali a favore degli alunni.
6. La
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità
della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a)
recidiva nelle mancanze previste dal comma 4 che abbiano comportato
l'applicazione del massimo della multa;
b)
particolare gravità delle mancanze previste nel comma 4;
c) assenza
ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello
stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione
alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio
determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli
eventuali danni causati all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d)
ingiustificato ritardo, fino a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai
superiori;
e)
testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della
stessa;
f)
comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei
confronti dei superiori, di altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o dei
terzi;
g)
alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con
genitori, alunni o terzi;
h)
manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, esulanti dal
rispetto della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge 300 del
1970;
i) atti,
comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della
dignità della persona;
l)
violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle
lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno
all'Amministrazione, ai genitori, agli alunni o a terzi.
7. La
sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso di applica per:
a)
recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma
6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra
quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della
sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
b)
occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della
vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione,
distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'Amministrazione o
ad essa affidati;
c) rifiuto
espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
d) assenza
ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci
giorni consecutivi lavorativi;
e)
persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad
adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
f)
condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e
non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la
prosecuzione per la sua specifica gravità;
g)
violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle
lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non
consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
8. La
sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) terza
recidiva nel biennio di: minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso
il pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di
lavoro, anche con utenti;
b)
accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti
falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
c)condanne
passate in giudicato:
1. di cui art. 58 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 ,nonchè per i
reati di cui agli art. 316 e 316 bis del codice penale;
2. quando
alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
3. per i
delitti indicati dall’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001.
d) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in
servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di
lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua
specifica gravità;
e)
commissione in genere di fatti o atti dolosi, anche non consistenti in illeciti
di rilevanza penale per i quali vi sia obbligo di denuncia, anche nei confronti
di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria
del rapporto di lavoro.
9. Al
codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data la massima
pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale
forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
ART. 96
- RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE
1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti, commessi in
servizio, di rilevanza penale l'amministrazione inizia il procedimento
disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane
tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta
anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del
procedimento disciplinare già avviato.
2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'amministrazione
venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del
dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è
sospeso fino alla sentenza definitiva.
3. Fatte
salve le ipotesi di cui all'art. 5, commi 2 e 4, della legge 97 del 2001, negli
altri casi il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo
è riattivato entro 180 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia
della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua
riattivazione.
4. Per i casi previsti all'art. 5, comma 4, della legge 97 del 2001, il
procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni
da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve
concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
5.
L'applicazione della sanzione prevista dall’art. 95, come conseguenza delle
condanne penali citate nei commi 7, lett. f) e 8, lett. c) e d), non ha
carattere automatico, essendo correlata all'esperimento del procedimento
disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del
2001.
6. In caso di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p.- Ove
nel procedimento disciplinare sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto del
giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate
altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
7. In caso
di proscioglimento si procede analogamente al comma 6.
8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art.
1 della legge 97 del 2001.
9. Il
dipendente licenziato ai sensi dell'art. 95, comma 8, lettera f) e comma 9,
lettere c) e d), e successivamente assolto a seguito di revisione del
processo, ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla
riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche
in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianità
posseduta all'atto del licenziamento.
10. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato,
nell'area e nella posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta
al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione
del personale. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i
figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al
dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità
comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro
straordinario.
ART. 97
- SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE
1. Il
dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è
sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata
dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2.
L'amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di
restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione
del dipendente, fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma
3.
3. Il
dipendente, può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione
anche nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale che non comporti la
restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per
fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da
comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del
licenziamento ai sensi dell'art. 95, commi 8 e 9.
4. Resta
fermo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati
dall'art. 58 del D.lgs. n.267/2000.
5. Nel
caso dei reati previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, in
alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere
applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora
intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione
condizionale della pena, si applica l'art. 4, comma 1, della citata legge 97 del
2001.
6. Nei
casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 96 in
tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
7. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti
un'indennità pari al 50% della retribuzione fondamentale di cui all'art. 77 del
presente CCNL, comma 1, nonchè gli assegni del nucleo familiare, ove spettanti.
8. Nel
caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, ai sensi
dell’art. 92, commi 6 e 7, quanto corrisposto nel periodo di sospensione
cautelare a titolo di indennità sarà conguagliato con quanto dovuto al
lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per
servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio
disciplinare riprenda, per altre infrazioni, ai sensi del medesimo art. 92,
comma 6, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni
eventualmente applicate.
9. In
tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di
condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal
licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso sarà conguagliato quanto
dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi per
servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario, nonchè
i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito
del giudizio disciplinare riattivato.
10. Quando
vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale,
la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque
non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è
revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento
disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale.
11. I
procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente
contratto vanno portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del
loro inizio.
ART. 98
- COMITATO PARITETICO SUL MOBBING
1. Per
mobbing si intende una forma di violenza morale o psichica nell’ambito del
contesto lavorativo, attuato dal datore di lavoro o da dipendenti nei confronti
di altro personale. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o
comportamenti diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale,
aventi connotazioni aggressive, denigratorie o vessatorie tali da comportare
un’afflizione lavorativa idonea a compromettere la salute e/o la
professionalità e la dignità del dipendente sul luogo di lavoro, fino
all’ipotesi di escluderlo dallo stesso contesto di lavoro.
2. In
relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del
Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare
adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare l’evenienza di tali
comportamenti; viene pertanto istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore del presente contratto, uno specifico comitato paritetico presso ciascun
Ufficio scolastico regionale con i seguenti compiti:
raccolta
dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno;
b) individuazione delle possibili cause, con particolare riferimento alla
verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e
gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di
violenza morale;
proposte
di azioni positive in ordine alla prevenzione delle situazioni che possano
favorire l’insorgere del mobbing;
d)
formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.
3. Le
proposte formulate dai comitati sono presentate al Direttore regionale per i
connessi provvedimenti, tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione e
il funzionamento di sportelli di ascolto nell'ambito delle strutture esistenti,
l'istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia, nonché la
definizione dei codici di condotta, sentite le organizzazioni sindacali
firmatarie del presente CCNL.
4. In
relazione all'attività di prevenzione del fenomeno, i comitati valutano
l'opportunità di attuare, nell'ambito dei piani generali per la formazione,
idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere
finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:
affermare
una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità
del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
b)
favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti attraverso una più
specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali, anche al fine
di incentivare il recupero della motivazione e dell'affezione all'ambiente
lavorativo da parte del personale.
5. I
comitati di cui al comma 3 sono costituiti da un componente designato da
ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari
numero di rappresentanti dell'Amministrazione. Il presidente del comitato viene
alternativamente designato tra i rappresentanti dell'Amministrazione ed il
vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo
è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica
dei comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del comitato per le pari
opportunità, appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di garantire
il raccordo tra le attività dei due organismi.
6. Gli
Uffici scolastici regionali favoriscono l'operatività dei comitati e
garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare
valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati
del lavoro svolto dagli stessi. I comitati sono tenuti a redigere una relazione
annuale sull'attività svolta.
I comitati
di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio
e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei comitati possono
essere rinnovati nell'incarico per un sola volta.
ART. 99
- CODICE DI CONDOTTA RELATIVO ALLE MOLESTIE SESSUALI NEI LUOGHI DI LAVORO
1. I
Direttori generali regionali danno applicazione, con proprio atto, al codice di
condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie
sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della
Commissione europea del 27.11.1991, n. 92/131/CEE, allegata a titolo
esemplificativo al n. 1 del presente contratto per fornire linee guida uniformi
in materia. Dell’atto così adottato i Direttori generali regionali danno
informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.